L’art. 555/1912 prevedeva che solo il padre italiano potesse trasmettere lo status civitatis italiano al proprio figlio. E ancora. L’art. 10, comma 3 della L. 555/1912 prevedeva che la donna cittadina italiana perdesse la cittadinanza in caso di matrimonio con un uomo cittadino di un Paese estero nel quale era stabilita la trasmissione automatica della propria cittadinanza alla moglie. Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale con due pronunce storiche dichiarando l’incostituzionalità sia dell’art. 1 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina (cfr. Sentenza n. 30 del 9.2.1983) sia l’art. 10 per violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione (cfr. Sentenza n.87 del 1975). A seguito di tali pronunce è stata affermata l’uguaglianza tra uomo e donna in materia di trasmissione della cittadinanza (cfr. art. 5 Legge n. 123 del 21.4.1983; art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 5.2.1992). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, inoltre, ha stabilito che la cittadinanza italiana debba essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta ex art 10 della Legge 555/1912 per avere contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 01.01.1948 anno di entrata in vigore della Costituzione Italiana. Tuttavia, senza una specifica Legge in tal senso, il Ministero dell’Interno Italiano e, di conseguenza, i Consolati italiani all’estero, ritengono che possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, solo se nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, in spregio all’orientamento della giurisprudenza. Quindi si aprono due scenari: In tale ultima ipotesi, gli interessati non devono venire in Italia in nessuna fase del processo in quanto è sufficiente rilasciare una procura per la rappresentanza in giudizio allo Studio unitamente ai documenti comprovanti la discendenza italiana debitamente tradotti e legalizzati/apostillati. Lo Studio seguirà anche le trascrizioni del provvedimento del Tribunale che riconosce la cittadinanza italiana presso i registri di Stato Civile del Comune Italiano competenze (di nascita dell’avo) necessarie per richiedere l’eventuale iscrizione all’Aire.
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