Risponde il condominio per la caduta sul brecciolino del vialetto

Il viale condominiale, al pari dell’androne, delle scale, del cortile e dei portici, è una parte comune dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 cc: quindi, appartiene a tutti i condomini in comproprietà tra loro.

l'art.. 2051 cc pone a carico del condominio una precisa responsabilità da cose in custodia – anche inerti, come le scale, gli impianti e, appunto, il viale condominiale – che comporta l’obbligo di risarcimento a chi subisce un danno dovuto a incuria, scarsa pulizia o omessa manutenzione di queste parti comuni dell’edificio.

La responsabilità presunta a carico del condominio può essere esclusa solo se esso riesce a dimostrare il cosiddetto «caso fortuito», cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, che talvolta può consistere in una condotta imprudente ed incauta tenuta dallo stesso danneggiato (ad esempio, se andava di corsa o camminava guardando il proprio smartphone anziché il terreno).

In base ai principi generali sulla responsabilità risarcitoria che abbiamo sintetizzato, di regola i danni occorsi a chi si è infortunato con una caduta nel viale condominiale saranno pagati dai condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà; se il condominio ha stipulato una polizza di assicurazione che contempla questo tipo di eventi, opererà la copertura prevista dal contratto e le somme dovute ai danneggiati verranno corrisposte dalla compagnia assicuratrice.
Il risarcimento viene diminuito quando c’è il concorso di colpa del danneggiato stesso nella causazione dell’infortunio di cui è stato vittima
Il concorso di colpa riduce l’ammontare del risarcimento in misura proporzionale alla responsabilità accertata in capo al danneggiato, in modo analogo a quanto avviene per gli incidenti stradali: nel caso della signora, l’ammontare spettante è stato decurtato del 75% perché i giudici hanno ritenuto che ella avrebbe dovuto «usare una cautela maggiore», proprio nel momento in cui non poteva servirsi del corrimano per appoggiarsi.




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