L’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minorenni non equivale a una riduzione automatica dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 20/07/2020 n. 15397/2020. Secondo l’articolo 155 quater del codice civile, l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata in modo esclusivo alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’articolo 156 del codice civile. L’assegnazione della casa familiare rappresenta un atto che incide sulla disponibilità economica del coniuge cedente. Quando il giudice determina il valore dell’assegno di mantenimento deve prendere in considerazione l’intera entità del patrimonio dei coniugi, perché le fonti di reddito non derivano in modo esclusivo da introiti in denaro, ma anche dai beni soggetti a reale valore economico, compresa l’assegnazione e l’utilizzo della casa coniugale. Il godimento di questo bene può essere calcolato sul piano economico, perché costituisce un risparmio reale sulla spesa che dovrebbe essere sostenuta per abitare la casa con un contratto di locazione. L’ammontare di questo importo si aggiunge alla capacità di reddito del coniuge al quale è stata assegnata l’abitazione.
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