Quando una persona fisica subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico, che deve essere risarcito in quanto l’integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito. I pregiudizi relazionali rientrano nel concetto di danno alla salute, per cui la personalizzazione del risarcimento potrà scattare soltanto in presenza di conseguenze straordinarie (Cass. Civ. III, ordinanza n.7513/18). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti".
Ebbene il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è convenzionalmente liquidato in base al grado percentuale di "invalidità permanente", che viene determinato secondo apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali.
Pertanto, secondo la medicina legale "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona.
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